Si amplia la platea di contribuenti che potranno richiedere lo sconto sulle tasse, fino al 50% in meno sui costi del lavoro.
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate ampliano in modo significativo la platea dei beneficiari del regime degli impatriati, introducendo una lettura più moderna della tassazione. Secondo l’amministrazione finanziaria, infatti, l’agevolazione fiscale può essere applicata anche a chi rientra in Italia continuando a lavorare da remoto per aziende estere.
Questa interpretazione risponde ai cambiamenti del mercato del lavoro, sempre più caratterizzato da mobilità professionale e attività svolte in modalità agile. La risposta n. 2 del 12 gennaio 2026 chiarisce che lo smart working non ostacola l’accesso al regime agevolato, purché siano rispettati requisiti temporali e professionali.
Regime agevolato, adesso anche per lo smart working
Il chiarimento rappresenta un passo importante per favorire il rientro dei lavoratori qualificati che hanno maturato esperienze all’estero. Il caso esaminato riguarda un ingegnere trasferitosi nel Regno Unito nel 2020, poi rientrato in Italia alla fine del 2025 per lavorare in smart working per una società tedesca.

Anche i lavoratori internazionali potranno accedere ai bonus – picc.it
Il contratto prevedeva attività svolta prevalentemente da Milano, con un rapporto di lavoro formalmente instaurato con la sede italiana dell’azienda. La natura “virtuale” della prestazione aveva sollevato dubbi sulla compatibilità con il regime degli impatriati, tradizionalmente legato alla presenza fisica sul territorio.
L’Agenzia ha invece confermato che il lavoro agile è pienamente valido ai fini dell’agevolazione, purché l’attività sia svolta principalmente in Italia. La disciplina si applica dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni, come previsto dal d.lgs. . 209/2023 modificato dalla legge 132/2025.
Il beneficio consiste nella tassazione del 50% dei redditi prodotti in Italia, entro un limite massimo di 600.000 euro annui. Per accedere allo sconto fiscale è necessario non essere stati residenti in Italia nei 3 anni precedenti il rientro e possedere qualificazioni elevate.
Il lavoro deve essere svolto prevalentemente sul territorio nazionale, anche se il datore di lavoro ha sede all’estero. Il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia per evitare rientri fittizi o trasferimenti interni allo stesso gruppo societario.
In questi casi il periodo minimo di residenza all’estero sale a 6 anni, che diventano 7 se il lavoratore aveva già avuto rapporti con il gruppo in Italia. L’Agenzia ha ribadito che la presenza di un datore di lavoro straniero non impedisce l’accesso al regime, purché il rapporto sia effettivamente nuovo.
Il lavoratore può chiedere l’applicazione immediata dell’agevolazione direttamente in busta paga, presentando la documentazione necessaria al datore di lavoro. Se l’azienda non applica il beneficio, il contribuente può comunque recuperarlo integralmente in dichiarazione dei redditi.
La norma garantisce così una doppia tutela, assicurando flessibilità e certezza nell’utilizzo dell’agevolazione fiscale. Il nuovo orientamento amplia la platea dei beneficiari e rende il regime degli impatriati più coerente con le dinamiche del lavoro globale.








